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Legge Regionale sui Campeggi

by mythsmith last modified 2009-06-24 14:28

Per le VdB i campi estivi e le route che si svolgeranno in Emilia Romagna, suggeriamo di inviare al Comune sul cui territorio si svolgeranno gli eventi, una comunicazione di questo tipo...

Legge Regionale sui Campeggi

C'è incertezza sulle norme relative ai campeggi

La Segreteria regionale per il Comitato Regionale

Ai Capi gruppo con preghiera di diffusione a tutti capi unità



Carissimi,

vi comunichiamo che al momento non ci sono novità sulla delibera regionale in materia di soggiorni di vacanza e campeggi. Purtroppo, vista anche la complessità della questione, i due servizi competenti non sono ancora riusciti a vedersi. La stagione dei campi è ormai alle porte.

A questo punto suggeriamoo (per le VdB i campi estivi e le route che si svolgeranno in Emilia Romagna) di inviare al Comune sul cui territorio si svolgeranno gli eventi, una comunicazione di questo tipo:

(su carta intestata del Gruppo)
Al Comune di _______________


Oggetto: svolgimento soggiorno di vacanza / campeggio, in Comune di ___________


Con la presente siamo a comunicarvi, ai sensi dell’art. 14, commi 4, 9 e 10, L.R. 14/2008, che presso ___________________________, casa/terreno posto in codesto Comune, verrà effettuato nel periodo ______________________ un soggiorno di vacanza / un campeggio.

I nominativi ed i recapiti dei responsabili sono: _____________________________.

Cordiali saluti



Riporto il testo della Legge Regionale 14/2008, nelle parti citate:

Art. 14
Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative

4.La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.


9. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 10, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.


10. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo. Fino all'approvazione della direttiva regionale i servizi funzionanti rimangono soggetti alla normativa previgente.


Per quanto riguarda l'accensione di fuochi, non è ancora stata emanata l'ordinanza che individua il periodo di massima pericolosità, l'anno scorso il periodo cominciò il 19 luglio e terminò il 14 settembre 2008.

Un saluto a tutti

La Segreteria regionale per il Comitato Regionale


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